Art. 3.

      1. La costituzione della società di mutuo soccorso e l'approvazione dello statuto devono risultare da atto notarile che contiene i seguenti elementi:

          a) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali sovventori;

          b) la denominazione della società;

          c) l'oggetto sociale in conformità a quanto previsto dall'articolo 2;

          d) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di recesso dei soci;

          e) gli obblighi ai quali i soci sono tenuti e i diritti che essi acquistano;

          f) il patrimonio sociale e le norme che ne regolano la gestione;

 

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          g) il divieto di distribuzione di utili;

          h) le disposizioni che disciplinano la convocazione delle assemblee dei soci, in prima e in seconda convocazione, e l'adozione delle deliberazioni, fermo restando che nessun socio può esprimere voti plurimi;

          i) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un bilancio di esercizio secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'obbligo di redigere un bilancio sociale secondo i criteri previsti per le imprese sociali;

          l) gli organismi preposti all'amministrazione della società, nonché le norme che ne regolano la nomina, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la cessazione degli amministratori;

          m) il conferimento del potere di rappresentanza ad uno o più amministratori;

          n) l'istituzione di un organo di controllo con le funzioni e i poteri propri dei sindaci secondo le disposizioni del codice civile;

          o) la responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e l'esercizio delle azioni nei loro confronti;

          p) le cause di estinzione della società;

          q) le procedure di scioglimento e la liquidazione del patrimonio residuo, il quale deve essere destinato ad altra società di mutuo soccorso o ente con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

      2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di cui al comma 1 deve provvedere al suo deposito presso il registro delle imprese entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento. La società di mutuo soccorso acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

 

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